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Parrocchie di Susa e Mompantero

Statuto del Consiglio

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Di seguito sono riportati gli articoli dello Statuto - Regolamento del Consiglio Pastorale Interparrocchiale. (Aggiornato a: gennaio 2020)

COSTITUZIONE

art. 1 Il C.P.I. è costituito dalle parrocchie di S. Evasio, S. Giusto e Mompantero, con l'intento di formare un'unica comunità per il comune impegno pastorale e a servizio del Vangelo.

NATURA

art. 2 Il C.P.I. rappresenta ed esprime la varietà e l’unità dei carismi, dei ministeri e degli stati di vita presenti nella comunità cristiana. Come tale è strumento di partecipazione e corresponsabilità di tutti i battezzati nell’azione pastorale delle parrocchie.

COMPITI

art. 3 Al C.P.I., che ha un ruolo consultivo, compete lo studio, la valutazione e la proposta di modalità operative su tutto ciò che riguarda l’attività delle parrocchie, con particolare attenzione ai temi attinenti la vita della comunità cristiana e la sua missione di annuncio, celebrazione e testimonianza.

art. 4 Il C.P.I. può convocare, se necessario, l’assemblea interparrocchiale, o attuare altre forme di coinvolgimento di tutti i parrocchiani, nell’intento di informare la comunità sul cammino compiuto, individuarne i problemi e raccogliere eventuali istanze.

art. 5 Il C.P.I. ha il compito di:

• Eleggere la segreteria ovvero un moderatore delle riunioni, un segretario e due consiglieri;

• Ratificare i componenti delle commissioni, seguire e verificare il loro lavoro in tre sedute all’anno a questo dedicate e in altre eventualmente richieste dalle commissioni stesse;

COMPOSIZIONE

art. 6 Il C.P.I. è composto da uomini e donne che abbiano raggiunto i diciotto anni di età e dei quali sia nota la partecipazione alla vita della parrocchia di appartenenza. L’efficacia di un Consiglio pastorale dipende infatti dalla sensibilità comune, dalla formazione cristiana dei suoi componenti e dalla loro coscienza del proprio ruolo nella Chiesa.

Il C.P.I. è composto:

• Dai parroci e dai sacerdoti loro collaboratori;

• Da 20 laici, di cui almeno due di Mompantero e almeno cinque di età compresa fra i 18 e i 30 anni;

• Da un rappresentante proposto da ogni Ordine e Congregazione religiosa e secolare presente sul territorio.

ELEZIONI

art. 7 Le elezioni del C.P.I. si svolgono indicativamente fra aprile e maggio dell’ultimo anno del triennio in cui il C.P.I. è in carica e prevedono 5 fasi:

6 settimane prima della data prevista per le elezioni, durante le messe del sabato e della domenica, consegna ai fedeli di una scheda per la segnalazione dei candidati;

Entro 15 giorni dalla distribuzione, durante le funzioni religiose, raccolta delle schede con le segnalazioni e spoglio delle stesse; raccolta, nello stesso periodo di tempo, dei nomi dei candidati proposti dai gruppi e dalle associazioni che fanno riferimento alle parrocchie;

Entro 15 giorni dal termine delle operazioni di cui al punto 2, predisposizione di una lista di 30 nomi, comprendenti uno per ciascun gruppo / associazione del territorio, qualora sia stato espresso, e quelli che hanno ricevuto più segnalazioni; presa di contatto con le persone così individuate per sondarne la disponibilità;

Votazione della lista di cui sopra nelle messe del sabato e della domenica successivi;

Spoglio e proclamazione dei 20 laici eletti entro il mese di giugno

art. 8 Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 6 di questo documento, fra i giovani di età compresa fra i 18 ed i 30 anni si considereranno comunque eletti almeno i 5 che avranno ottenuto più voti rispetto agli altri della stessa fascia di età; lo stesso vale per i rappresentanti della comunità di Mompantero, di cui almeno due saranno considerati eletti, anche se avranno ricevuto meno voti dei rappresentanti delle altre parrocchie.

ORGANISMI DEL C.P.I.

art. 9 Gli organi del C.P.I. sono:

• Il Presidente, ovvero uno dei parroci, preferibilmente a turno per un anno;

• La Segreteria;

• Le Commissioni.

art. 10 La Segreteria ha il compito di preparare le convocazioni del C.P.I., promuovere ed istruire le attività del Consiglio, proporre il calendario delle riunioni e redigere i verbali. Si riunisce possibilmente entro sette giorni dall’ultimo Consiglio, per scrivere il verbale (che deve contenere la sintesi della riunione precedente e le conclusioni/decisioni prese dal Consiglio stesso). E’ composta dai parroci e dal moderatore, dal segretario e da due consiglieri laici che vengono eletti dal Consiglio e rimangono in carica per tutto il triennio.

art. 11 Le Commissioni hanno il compito di seguire un particolare settore del piano pastorale rendendolo operativo. Esse sono composte da membri del Consiglio e non, comunque approvati dal Consiglio stesso. Le singole Commissioni nominano, al loro interno, un referente che riferisce in Consiglio sull’operato nelle modalità previste dall’art. 5.

Sono costituite le seguenti Commissioni permanenti:

•  Commissione catechesi;

•  Commissione comunicazione;

•  Commissione solidarietà;

•  Commissione liturgia.

Allo scopo di studiare, promuovere e coordinare iniziative pastorali di settori specifici, il Consiglio può istituire Commissioni temporanee ad hoc con precisi compiti e mandati.

REGOLAMENTO

art. 12 Il C.P.I. è convocato, in seduta ordinaria, indicativamente una volta al mese e, in seduta straordinaria, tutte le volte che lo ritiene utile il Presidente o su richiesta di un terzo dei consiglieri.

La seduta è valida quando sono presenti la metà più uno dei consiglieri laici.

All’inizio della seduta viene messo in approvazione il verbale della precedente riunione, consegnato a tutti i consiglieri con la convocazione del C.P.I.

Si procede quindi all’esame dell’ordine del giorno. Ogni punto è presentato da un relatore incaricato e, al termine della discussione, vengono prese le relative decisioni con la finalità di condividere la responsabilità dei sacerdoti del territorio, cui spetta la scelta definitiva, anche in considerazione di specifiche problematiche di relazione con la comunità.

Ogni consigliere è tenuto ad esprimere il proprio parere con senso di responsabilità e di ecclesialità, dopo aver personalmente approfondito i temi all’ordine del giorno.

art. 13 Il C.P.I. resterà in carica 3 anni e i membri laici possono essere rieletti, preferibilmente senza superare due mandati consecutivi.

art. 14 Le assenze dei consiglieri alle sedute convocate vanno preannunciate a uno dei parroci o alla Segreteria. Alla terza assenza non giustificata il consigliere decade. I consiglieri che durante il mandato rinunciano o decadono dall’incarico vengono sostituiti dal primo escluso.

art. 15 Tutti i membri del C.P.I. hanno diritto di voto.

Il C.P.I. decide ordinariamente a maggioranza dei presenti, mentre per le modifiche dello Statuto è necessaria la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto.

Le decisioni sono espresse con votazione simultanea per alzata di mano.

Le decisioni concernenti persone devono essere prese a scrutinio segreto.

Art. 16 Il C.P.I. è aperto a tutti i membri della comunità che desiderino assistervi, mentre, per approfondire specifiche tematiche, la Segreteria puo’ convocare esperti esterni.